Circolare

6 - CIRCOLARE RACCOLTA DATI DENUNCIA DEI REDDITI

Raccolta dati per la denuncia dei redditi anno di imposta 2024 per le farmacie.

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Testo della circolare

CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.r.l. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO D'IMPOSTA 2024 QUESTIONARIO RACCOLTA DATI In vista dell'imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di seguito si propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di “REDDITI Persone Fisiche 2025”, relativo ai redditi dell'anno 2024, oltre che le operazioni connesse alla compilazione, come versamenti e invio telematico.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del 27 giugno 2025 e comunque entro la data dell’appuntamento già eventualmente fissato, la documentazione richiesta, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato.

Si rammenta che, in caso di compilazione incompleta o errata lo Studio non potrà assumersi alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

Si ponga particolare attenzione: - nelcasodititolari individuali o soci amministratori di farmacie, alla trasmissione dei dati relativi ai fini ISA, come indicato nel modello allegato - alla sottoscrizione della obbligatoria dichiarazione relativa al possesso (o non possesso) di beni all’estero (quadro RW) - a comunicare con correttezza i redditi da locazioni immobiliari, avendo cura di inviare copia dei contratti di affitto stipulati nell’anno 2024 - a comunicare allo studio l'eventuale effettuazione nell’anno 2024 di cessioni di quote societarie, aziende o rami di azienda, comprese le eventuali imposte sostitutive pagate per tali operazioni - a comunicare tutte le variazioni intervenute, in generale, rispetto alle annualità precedenti al 2024 Si comunica che, per le imprese individuali e societarie e i titolari di redditi autonomo/professionali che esercitano attività soggette all'applicazione degli ISA, le scadenze relative al pagamento delle imposte dei redditi e del diritto camerale annuale sono state così prorogate:

e Prima scadenza 30/06/2025 PROROGATA, SENZA MAGGIORAZIONI AL 21/07/2025 e Seconda scadenza 30/07/2025 PROROGATA AL 21/08/2025 CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% La proroga si applica anche ai collaboratori familiari di imprese individuali e ai soci di società di persone che esercitano tali attività Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.R.L.

DATI ISA (EX STUDI DI SETTORE), DATI DI VENDITA E SUPERFICIE In vista dell'imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, ogni farmacia dovrà comunicare allo studio i dati ISA relativi all'anno 2024 Si prega di voler trasmettere allo Studio:

i dati ISA 2024 estraibili dal Vs. software gestionale (menu relativo a “Studi di settore” o “ISA” anno 2024). Si tratta di un prospetto che rappresenta, in percentuale, i dati di vendita dei prodotti commercializzati in farmacia, divisi per categorie merceologiche e che dovrà essere stampato, sottoscritto e inviato entro la data sopra indicata al Centro Amministrativo Farmacie.

ove non fossero già stati comunicati in anni precedenti, oppure in caso di variazioni del punto vendita (superficie, nuova unità locale ecc.) si prega di comunicare al Centro amministrativo anche i dati della superficie in metri quadrati dei locali per la vendita e l'esposizione della merce.

BENI ALL'ESTERO E QUADRO RW (solo persone fisiche) Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’assolvimento dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro; tuttavia, l'informazione dei conti correnti deve essere fornita ai fini dell’assolvimento dell’Ivafe, se la consistenza media è almeno pari a 5.000 euro.

Se NON si possiedono beni all’estero, COMPILARE il segue format: Monitoraggio investimenti e attività finanziarie all’estero Con la presente sottoscrizione, il cliente dichiara allo Studio di non possedere alcuna attività finanziaria o patrimoniale all’estero.

Si esonera quindi lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte Data Firma Se si possiedono beni all’estero, dichiarare invece quanto segue:

O Beni immobili O Attività finanziarie O Altraattività patrimoniale A titolo esemplificativo, rappresentano attività finanziarie:

attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi)

contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli

contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato

metalli preziosi detenuti all'estero; diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati

forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge

le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi

le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza

le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”

le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti

i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Barrare la casella per segnalare che il dichiarante è possessore diretto dell’investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria Barrare la casella per segnalare che il dichiarante, pur non essendo il possessore diretto dell’investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria, ne è il TITOLARE EFFETTIVO (così definito ai sensi della normativa antiriciclaggio)

Testo estratto dal documento allegato per agevolarne la consultazione. In caso di difformità fa fede il PDF originale.

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